Sentenza Cassazione: le mance al ristorante rientrano nel reddito imponibile del cameriere.

senza parole

La Cassazione (sentenza 26512 depositata il 30 settembre 2021) ha stabilito che l’articolo 51 del T.U. dell’IRPEF, prevede, il reddito da lavoro dipendente non si limita alla paga dal datore di lavoro, ma comprende “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” e deve essere tassato  “tutto ciò che il dipendente riceve, anche non direttamente dal datore di lavoro, ma sulla cui percezione il dipendente può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo, affidamento”.

Nel caso in questione la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto non tassabili le mance per la loro “natura aleatoria” e in quanto “percepite direttamente dai clienti senza alcuna relazione con il datore di lavoro”. Ma l’Agenzia delle Entrate ha ricorso in Cassazione che ha sentenziato come sopra.

La regola varrà quindi anche al bar, sul taxi, al parcheggiatore, e magari, prima o poi, il cliente avrà diritto a ricevere anche una fattura per la mancia… Che fini legulei abbiamo in Italia!